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Sez. 1, Sentenza n. 8862 del 21/08/1993 (Rv. 483530 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Procedimento - In genere, intervento P.M. | Sentenza non definitiva ex art. 8 legge n. 74 del 1987 - Valutazione delle "ragioni della decisione" - Rimessione alla sentenza definitiva - Legittimità.
Stato
decisa il 1993-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483530-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Procedimento - In genere, intervento P.M.

L'art. 4, nono comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, nel prevedere la sentenza non definitiva che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio rimettendo al definitivo la determinazione dell'assegno, non concepisce quest'ultima attività come mera traduzione in numerario del diritto del coniuge, ma come compimento di tutte le valutazioni all'uopo necessarie. Di conseguenza la sentenza non definitiva ai sensi del citato art. 4 è ammissibile anche quando venga rimessa al definitivo la valutazione delle "ragioni della decisione", poiché l'esame di tali ragioni trova la sua sede naturale proprio nella fase della determinazione dell'assegno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)