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Sez. 1, Sentenza n. 1314 del 20/02/1996 (Rv. 495924 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO P.M. | Provvedimenti del giudice - Sentenza non definitiva di divorzio ex art. 4 nono comma legge n. 898 del 1970 - Pronuncia - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495924-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO P.M.

L'art. 4 nono comma della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n 74, - il quale prevede, anche senza istanza di parte, la pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio, nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno - configura non una deroga, ma un'ipotesi di applicazione del principio generale di cui all'art. 277 secondo comma cod. proc. civ., con l'unico elemento distintivo della sostituzione all'istanza di parte ed alla necessaria verifica della sussistenza di un apprezzabile interesse concreto di questa alla sollecita definizione della domanda, di una valutazione generale ed astratta della rispondenza della pronuncia non definitiva ad un interesse siffatto. Conseguentemente vanno ravvisati i presupposti per una pronuncia non definitiva di divorzio in ogni caso in cui restino ancora da definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi ovvero quelli, patrimoniali e non, nei confronti dei figli o anche altre questioni pendenti tra le parti che richiedano indagini istruttorie.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)