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Sez. 6, Sentenza n. 46299 del 12/12/2008 Cc. (dep. 16/12/2008) Rv. 242010 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Rinvio della consegna - Omessa estensione del rinvio ad altro procedimento penale a carico del consegnando - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242010-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, la persona richiesta in consegna non ha titolo per dolersi della mancata adozione di una clausola di rinvio della consegna da parte della Corte di appello ai sensi dell'art. 24 L. 22 aprile 2005, n. 69, trattandosi di un provvedimento meramente interinale, basato su una valutazione discrezionale in vista del soddisfacimento di esigenze di giustizia italiana alle quali il consegnando soggiace. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso incentrato sulla decisione di rinvio della consegna limitatamente alla pendenza di un solo procedimento penale a carico del ricorrente e non anche con riferimento a un distinto procedimento pendente presso un'altra procura della Repubblica).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)