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Sez. 6, Sentenza n. 42045 del 06/11/2008 Cc. (dep. 11/11/2008) Rv. 241521 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Rinvio della consegna - Statuizione della Corte di appello successiva alla decisione di consegna - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241521-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla corte di appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto europeo può essere esercitata anche successivamente al provvedimento che ha disposto la consegna, purché anteriormente alla materiale sua esecuzione e solo dopo aver interpellato - anche se non necessariamente in un contesto di udienza - l'interessato e il suo difensore. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la decisione di rinvio della consegna adottata "de plano" dalla corte di appello).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 24 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)