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Sez. L, Sentenza n. 9706 del 20/08/1992 (Rv. 478596 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere | Nozione ex direttiva del Consiglio CEE n. 187 del 1977 - Fattispecie relativa a trasferimento all'ENEL, da parte di un'impresa di produzione di alluminio, di una centrale elettrica unitariamente considerata.
Stato
decisa il 1992-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478596-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere

La nozione di trasferimento di azienda -desumibile dalla direttiva del Consiglio CEE 14 febbraio 1977, n. 187, la quale ha novellato la disciplina contenuta nei primi tre commi dell'art. 2112 cod. civ. in relazione al disposto dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990- riguarda tutte le ipotesi in cui la cessione abbia per oggetto un'entità economica ancora esistente, che con il trasferimento conservi la propria identità, elemento che può risultare in particolare quando l'acquirente ne abbia effettivamente proseguito o riconosciuto l'esercizio con attività economiche identiche o analoghe a quelle dell'alienante. (Nella specie, è stata confermata la decisione di giudici del merito che ha ravvisato tale fattispecie nel caso di trasferimento all'ENEL, da parte di una società esercente attività di produzione di alluminio, di una centrale elettrica considerata unitariamente, insieme ad altri impianti, con riguardo all'attività di produzione dell'energia elettrica e separatamente rispetto a quella di produzione dell'alluminio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)