Sez. L, Sentenza n. 3469 del 11/03/2002 (Rv. 552965 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Configurabilità - Condizioni - Accertamento della volontà dei contraenti in relazione alla destinazione dei beni aziendali ceduti - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ. (nel testo modificato dall'art. 47 legge n. 428 del 1990, attuativo della direttiva del Consiglio CEE n. 187 del 1977), è necessario accertare, oltre che i dati effettuali (quali l'eventuale collegamento economico - funzionale fra le imprese e la continuità delle prestazioni di uno o più lavoratori alle dipendenze prima di una determinata impresa e successivamente di un'altra), anche la volontà dei contraenti, dovendosi indagare, in particolare, se i beni ceduti siano stati considerati nella loro autonoma individualità o non piuttosto nella loro funzione unitaria e strumentale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2555, Direttive del Consiglio CEE 14/02/1977 num. 187, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)