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Sez. 1, Sentenza n. 1299 del 14/04/1976 (Rv. 379984 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - CONSEGUENZE - DEDUZIONE DELL'ERRONEA QUALIFICAZIONE DELL'ESPROPRIAZIONE COME PARZIALE E DELL'AREA ESPROPRIATA COME EDIFICABILE - RIESAME DELLA STIMA IN BASE A RAGIONI DIVERSE - ULTRAPETIZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379984-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - CONSEGUENZE - DEDUZIONE DELL'ERRONEA QUALIFICAZIONE DELL'ESPROPRIAZIONE COME PARZIALE E DELL'AREA ESPROPRIATA COME EDIFICABILE - RIESAME DELLA STIMA IN BASE A RAGIONI DIVERSE - ULTRAPETIZIONE - SUSSISTENZA.*

Poiche nel giudizio di appello il thema decidendum va contenuto nei limiti segnati dai motivi di impugnazione, specificamente dedotti ex art 342 cod proc civ, deve ritenersi affetta da vizio di ultrapetizione la sentenza di secondo grado che, in tema di Determinazione dell'indennita espropriativa, dopo aver ritenuto infondati i motivi di gravame con i quali l'espropriante contestava la stima fatta dal primo giudice sotto il solo profilo dell'erronea qualificazione dell'espropriazione come parziale e dell'area espropriata come edificabile, proceda al riesame della stima medesima in base a ragioni diverse da quelle dedotte dall'appellante. (V 925/75, mass n 374313).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 35, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)