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Sez. 2, Sentenza n. 925 del 12/03/1975 (Rv. 374313 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - ULTERIORI MOTIVI - DEDUCIBILITA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - ESAME DI CAPI DELLA SENTENZA NON IMPUGNATI - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374313-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - ULTERIORI MOTIVI - DEDUCIBILITA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - ESAME DI CAPI DELLA SENTENZA NON IMPUGNATI - PRECLUSIONE.*

Nel vigente sistema processuale, non avendo l'appello effetto pienamente devolutivo, il riesame della sentenza deve essere contenuto nei limiti segnati dai motivi di impugnazione, in base al principio tantum devolutum quantum appellatum; e, percio, precluso allo appellante di ampliare, nel corso del giudizio di secondo grado, il tema del dibattito, deducendo nuove doglianze non indicate nell'atto di appello; ed e, parimenti, preclusa al giudice di appello l'indagine sui punti della sentenza di primo grado non investiti dal gravame. (Conf 1911/73, mass n 364981).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)