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Sez. 6, Sentenza n. 16244 del 05/12/2002 Ud. (dep. 07/04/2003) Rv. 224954 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Avvocato imputato di falsa testimonianza - Ritrattazione - Applicazione della causa di non punibilità - Comunicazione dell'esito del processo al consiglio dell'ordine - Pena accessoria - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224954-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

L'applicazione della causa di non punibilità della ritrattazione, in un procedimento per falsa testimonianza a carico di un avvocato, non impedisce al giudice di appello di comunicare al consiglio dell'ordine di appartenenza dell'imputato l'esito del processo, con la trasmissione della relativa sentenza, in quanto si tratta di un adempimento dovuto di natura procedurale, diretto ad investire il titolare dell'azione disciplinare delle valutazioni in ordine alla rilevanza disciplinare del fatto già oggetto del giudizio penale, dovendosi, pertanto, escludere che una tale comunicazione possa qualificarsi come pena accessoria, non essendo, peraltro, prevista da alcuna norma di legge (la Corte ha anche precisato che la natura non sanzionatoria della comunicazione e la sua funzione strumentale rispetto all'esercizio del potere disciplinare, concorrente con quello giurisdizionale, escludono che l'adempimento informativo possa incidere sul divieto di "reformatio in pejus").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20, Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 44, Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Pen. art. 376 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)