Sez. 5, Sentenza n. 49017 del 21/09/2004 Ud. (dep. 22/12/2004) Rv. 231272 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsa attestazione costituente necessario presupposto dell'atto deliberativo - Reato di cui all'art. 479 cod. pen. - Sussistenza - Fattispecie: delibera comunale concernente l'approvazione del piano di edilizia economica e popolare.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.), la falsa attestazione - contenuta nella delibera comunale di approvazione del Peep - sull'esistenza, nelle costruzioni oggetto della deliberazione, dei requisiti richiesti dalla legge per poter essere considerate di edilizia economica popolare, in quanto - pur costituendo l'approvazione del suddetto piano atto dispositivo, caratterizzato dalla discrezionalità della P.A. - la suddetta falsità costituisce il presupposto necessario dell'atto deliberativo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)