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Sez. 2, Sentenza n. 4955 del 12/10/1985 (Rv. 442328 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - IN GENERE - ERRORE SU UNA QUALITÀ DELL'OGGETTO - VENDITA DI TERRENO - IGNORANZA DELLA POSSIBILE FUTURA UTILIZZAZIONE EDILIZIA - ERRORE DEL VENDITORE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442328-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - IN GENERE - ERRORE SU UNA QUALITÀ DELL'OGGETTO - VENDITA DI TERRENO - IGNORANZA DELLA POSSIBILE FUTURA UTILIZZAZIONE EDILIZIA - ERRORE DEL VENDITORE - RILEVANZA.*

L'art. 1429 n. 2 cod. civ., considera essenziale, ai fini dell'annullamento del contratto, nel concorso dei requisiti di cui agli artt. 1428 e 1431 dello stesso codice, anche l'errore sopra una qualità dell'oggetto la quale, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, sia stata determinante del consenso; pertanto, l'errore predetto sussiste non soltanto nel caso di vendita di un terreno nella falsa convinzione della natura rustica anziché edificatoria del terreno stesso, ma anche nel caso in cui il venditore abbia ignorato che al fondo, pur non edificabile al tempo della stipula del contratto, era stata però attribuita natura edificatoria dal piano regolatore (o da una sua variante) già adottato dal consiglio comunale, ancorché in corso di approvazione da parte della giunta regionale (art. 10 legge 17 agosto 1950 n. 1150 e successive modifiche), stante la diversa considerazione nella quale è comunemente tenuto, rispetto ad un fondo sottratto ad ogni possibilità di utilizzazione edificatoria, un terreno suscettibile in futuro di tale utilizzazione, in quanto compreso in zona di progettata espansione edilizia. (V 4020/74, mass n 372610).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429 com. 2, Cod. Civ. art. 1431, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 10, Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)