Sez. 2, Sentenza n. 3809 del 06/06/1988 (Rv. 459044 - 01)
VENDITA - IN GENERE - TERRENO AGRICOLO - PENDENZA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - PREVISIONE DI TRASFORMAZIONE DELL'AREA DA AGRICOLO IN EDIFICATORIA - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO PER ERRORE - APPLICAZIONE ANALOGICA DELLE NORME IN TEMA DI PRELAZIONE AGRARIA - ESCLUSIONE.*
VENDITA - IN GENERE - TERRENO AGRICOLO - PENDENZA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - PREVISIONE DI TRASFORMAZIONE DELL'AREA DA AGRICOLO IN EDIFICATORIA - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO PER ERRORE - APPLICAZIONE ANALOGICA DELLE NORME IN TEMA DI PRELAZIONE AGRARIA - ESCLUSIONE.*
Il contratto di vendita di un terreno stipulato con riferimento alla sua natura agricola non è annullabile per errore del venditore su una qualità essenziale dell'oggetto del contratto (in concorso con la riconoscibilità da parte del compratore) ancorché, al momento della prestazione del consenso, sia in corso di approvazione un progetto di variante del piano regolatore che prevede la trasformazione dell'area da agricola in edificatoria, atteso che detta variante, prima dell'approvazione, è inidonea ad incidere sui diritti dei privati ed a regolare i rapporti privatistici tra privati e tra questi e la P.a., né può trovare applicazione analogica la disposizione dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 590 del 1965 - che esclude la prelazione agraria con riguardo ai terreni destinati ad utilizzazione edilizia in base a piani regolatori anche se non ancora approvati - volta a disciplinare in maniera e con finalità diverse soltanto i rapporti fra il proprietario del fondo rustico e l'affittuario coltivatore diretto od i proprietari confinanti. (V 3734/85, mass n 441314; (V 3892/85, mass n 441469; (V 4955/85, mass n 442328).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1431, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)