Sez. U, Sentenza n. 23072 del 30/10/2014 (Rv. 632419 - 01)
BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI - STATO - RENDICONTO - PARIFICAZIONE - IN GENERE | Parificazione del rendiconto regionale - Decisione della Corte dei conti - Ricorso in cassazione per motivi attinenti alla correttezza del rito - Inammissibilità - Fondamento - Natura giurisdizionale della funzione di parifica - Irrilevanza.
BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI - STATO - RENDICONTO - PARIFICAZIONE - IN GENERE
La decisione della Corte dei conti sulla parificazione del rendiconto generale della regione non è soggetta a ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 362, primo comma, cod. proc. civ., quando i motivi di ricorso non attengano alla giurisdizione, ma alla correttezza del rito applicato dalla Sezione regionale di controllo; ciò a prescindere dalla natura giurisdizionale della funzione di parificazione, affermata nel diritto vivente della giurisprudenza costituzionale, ai sensi dell'art. 40 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (richiamato, per le regioni, dall'art. 1 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge 7 dicembre 2012, n. 213), secondo il quale la Corte dei conti decide sulla parificazione "con le formalità della sua giurisdizione contenziosa".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 40, Decreto Legge 10/10/2012 num. 174 art. 1, Legge 07/12/2012 num. 213 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)