Sez. U, Sentenza n. 22645 del 08/11/2016 (Rv. 641533 - 01)
BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI - STATO - RENDICONTO - PARIFICAZIONE - IN GENERE | Delibera conclusiva del giudizio di parificazione del rendiconto - Ricorso straordinario per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.
BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI - STATO - RENDICONTO - PARIFICAZIONE - IN GENERE
Il ricorso straordinario, per motivi di giurisdizione, innanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione, avverso la delibera conclusiva del giudizio di parificazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, è inammissibile, attesa la natura non giurisdizionale, né di atto amministrativo, di tale delibera e, correlativamente, la riconosciuta sua giustiziabilità innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103 com. 2, Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legge 10/10/2012 num. 174 art. 1 com. 5, Legge 07/12/2012 num. 213 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 243 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)