Sez. 3, Sentenza n. 28239 del 31/03/2016 Cc. (dep. 07/07/2016) Rv. 267613 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - Omessa statuizione sulle spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati - Ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
In tema di sentenza di patteggiamento, il pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati è stabilito direttamente dalla legge, con la conseguenza che l'omessa statuizione su tali spese può essere emendata con la procedura di correzione degli errori materiali, in quanto la relativa liquidazione avviene sulla base di apposite tabelle approvate dal Ministero della giustizia e, in via residuale, secondo gli usi locali. (Fattispecie nella quale con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen. il giudice di merito ha ovviato all'omessa indicazione nel dispositivo della condanna dell'imputato al pagamento delle spese di custodia di cani in sequestro, liquidandole secondo gli usi locali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)