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Sez. 5, Sentenza n. 24948 del 29/04/2011 Cc. (dep. 21/06/2011) Rv. 250919 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Sentenza di applicazione della pena superiore a due anni - Omessa statuizione sulla rifusione delle spese di custodia e conservazione - Ricorso alla procedura di correzione di errore materiale - Illegittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250919-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE

L'omessa statuizione sulle spese di custodia e conservazione, nella specie in sede di sentenza di applicazione della pena superiore a due anni, non può essere emendata attraverso il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali, ex art. 130 cod. proc. pen., considerato che tali spese non rientrano nel "genus" delle spese processuali in senso stretto, ex art. 535, comma quarto e 445, comma primo, cod. proc. pen., e per di più la relativa liquidazione può ben richiedere una valutazione discrezionale.(Nella specie la Corte ha precisato che l'organo giudiziario competente può anche non deliberare secondo tariffe prestabilite e trasfuse in tabelle approvate dal Ministero con decreto ma avverta la necessità di un richiamo agli usi locali, peraltro, a sua volta insufficiente ove la liquidazione concerna lo svolgimento di un'attività particolare circa la cosa in custodia, che va oltre la custodia materiale della cosa sequestrata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)