Sez. L - , Ordinanza n. 31293 del 10/11/2023 (Rv. 669543 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Controversie in materia di procedure concorsuali - Riparto di giurisdizione - Criteri - Art. 15, comma 5, c.c.n.l. Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione 7 aprile 2006 - Profilo professionale dei ricercatori - Procedure selettive di passaggio tra i livelli - Devoluzione al giudice ordinario - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi per oggetto la contestazione dell'esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente
superiore nel profilo di ricercatore, bandite ai sensi dell'art. 15, comma 5, del c.c.n.l. del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006, giacché tale norma contrattuale, uniformando la classificazione dei ricercatori ai principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, ne ha regolato il profilo secondo un'omogenea professionalità e all'interno di un unico organico.
Contr. Coll. 07/04/2006 art. 15 com. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)