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Sez. U - , Sentenza n. 8985 del 11/04/2018 (Rv. 647916 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Interpretazione - Controversie in materia di procedure concorsuali - Riparto di giurisdizione - Criteri - Art. 15 c.c.n.l. ASI 29 novembre 2007 - Profilo professionale dei tecnologi - Procedure selettive di passaggio tra i livelli - Devoluzione al giudice ordinario - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647916-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, non rientrano tra le progressioni verticali - le cui controversie sono devolute al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 – né le progressioni meramente economiche, né quelle che, in base alla contrattazione collettiva applicabile, comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo. Ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi per oggetto la contestazione dell'esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore nel profilo di tecnologo, bandite dall'Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell'art. 15 del c.c.n.l. ASI del 29 novembre 2007, giacché tale norma contrattuale, uniformando la classificazione dei tecnologi ai principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, ne ha regolato il profilo secondo un'omogenea professionalità e all'interno di un unico organico, dunque in modo nuovo e diverso rispetto al sistema di classificazione vigente prima della privatizzazione del pubblico impiego che era caratterizzato da distinti livelli di professionalità e da progressioni verticali tra i diversi livelli configurate come veri e propri mutamenti di "area", come risulta dagli artt. 63 e 64 del precedente c.c.n.l. 21 febbraio 2002 Comparto Enti di ricerca.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 29/11/2007 art. 15, Contr. Coll. 21/02/2002 art. 63, Contr. Coll. 21/02/2002 art. 64, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., DPR 12/02/1991 num. 171 art. 13, Legge 09/05/1989 num. 168 art. 9, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 72 com. 1 lett. M CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 74 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)