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Sez. 5, Sentenza n. 15389 del 05/12/2001 (Rv. 550884 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DI ACCOGLIMENTO CON RINVIO - ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - IN GENERE | Annullamento della decisione per insufficiente motivazione dell'accertamento su questioni estimative - Commissione tributaria di rinvio - Compiti - Annullamento "sic et simpliciter" dell'atto di accertamento - Legittimità - Esclusione - Rideterminazione del reddito secondo nuove valutazioni - Necessità.
Stato
decisa il 2001-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550884-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DI ACCOGLIMENTO CON RINVIO - ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, qualora la Commissione tributaria Centrale abbia annullato con rinvio, ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. 636/1972, la decisione di secondo grado per insufficienza di motivazione dell'accertamento su questioni estimative, la commissione tributaria di rinvio non può limitarsi a pronunciare, "sic et simpliciter", l'annullamento di tale atto, ma è tenuta a rideterminare il reddito tenendo conto delle nuove valutazioni effettuate.

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 636 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)