Sez. L, Sentenza n. 3160 del 05/03/2002 (Rv. 552823 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - IN GENERE | INPDAP - Successione nei rapporti coi soppressi enti previdenziali - Indennità di anzianità - Pagamento - Interessi - Decorrenza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - IN GENERE
L'INPDAP, subentrato "ex lege" nei rapporti giuridici dei soppressi enti previdenziali, i quali erano tenuti a versare al predetto Istituto le indennità e/o i trattamenti di fine servizio maturati da ciascun dipendente al 31 dicembre 1993, era a sua volta obbligato a versare agli interessati l'indennità di anzianità alla cessazione del rapporto di ciascun dipendente secondo la nuova normativa prevista dal D.Lgs n. 479 del 1994; per espresso e retroattivo disposto dell'art. 6, quinto comma D.Lgs. cit., il debitore INPDAP versa pertanto in ritardo nel pagamento una volta scaduto il termine di duecentoquaranta giorni a partire dal 1 gennaio 1994.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/12/1993 num. 537 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 479 art. 4, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 479 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)