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Sez. 2, Sentenza n. 2629 del 16/07/1969 (Rv. 342254 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - NATURA CONTRATTUALE - PRESCRIZIONE DECENNALE - DECORRENZA - DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1969-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342254-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - NATURA CONTRATTUALE - PRESCRIZIONE DECENNALE - DECORRENZA - DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO.*

La responsabilita che incombe al datore di lavoro per il danno che deriva al prestatore d'opera in dipendenza del mancato o irregolare versamento dei contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, ha natura contrattuale a norma dell'articolo 2116 cod.civ. e, pertanto, il diritto al risarcimento, per l'omessa o irregolare contribuzione, e soggetto alla prescrizione ordinaria decennale stabilita dall'art.2946 cod.civ., con decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro. Contra n.3001-68 mass 335839.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)