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Sez. 2, Sentenza n. 3001 del 28/09/1968 (Rv. 335839 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1968-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335839-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA.*

Poiche l'Azione di risarcimento prevista dal secondo comma e dall'art.. 2116 cod.civ. per il danno derivato da mancata corresponsione della prestazione previdenziale o da corresponsione in misura inferiore a quella spettante, presuppone il verificarsi dei requisiti per il conseguimento della prestazione stessa (eta pensionabile, invalidita ecc.), il termine di prescrizione decorre non dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dal momento in cui l'Azione sarebbe esperibile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)