diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 974 del 26/03/1969 (Rv. 339411 - 01)

DIRITTI REALI - SUPERFICIE - IN GENERE - CONSENSO DEGLI ALTRI CONDOMINI ALLA COSTRUZIONE DA PARTE DI UN CONDOMINO DI UN'OPERA DI PROPRIETA ESCLUSIVA SU UN'AREA COMUNE - CONFIGURABILITA DEL DIRITTO COME SUPERFICIE O SERVITU - ATTITUDINE DELL'OPERA A FORMARE OGGETTO DI GODIMENTO AUTONOMO O STRUMENTALE - RILEVANZA - COSTRUZIONE DI UN'OPERA DIVERSA DA QUELLA CONSENTITA - USUCAPIONE DELL'AREA COMUNE DA PARTE DEL CONDOMINO - CONFIGURAZIONE DEL DIRITTO - CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339411-01

DIRITTI REALI - SUPERFICIE - IN GENERE - CONSENSO DEGLI ALTRI CONDOMINI ALLA COSTRUZIONE DA PARTE DI UN CONDOMINO DI UN'OPERA DI PROPRIETA ESCLUSIVA SU UN'AREA COMUNE - CONFIGURABILITA DEL DIRITTO COME SUPERFICIE O SERVITU - ATTITUDINE DELL'OPERA A FORMARE OGGETTO DI GODIMENTO AUTONOMO O STRUMENTALE - RILEVANZA - COSTRUZIONE DI UN'OPERA DIVERSA DA QUELLA CONSENTITA - USUCAPIONE DELL'AREA COMUNE DA PARTE DEL CONDOMINO - CONFIGURAZIONE DEL DIRITTO - CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE - RILEVANZA.*

Qualora venga consentito ad uno dei comproprietari - da parte degli altri condomini - di costruire sull'area comune opere che altrimenti non avrebbe diritto di fare e che non siano destinate a divenire comuni e si ravvisi in detta ipotesi la Costituzione di un jus in re (parzialmente) aliena, sulla configurabilita di tale diritto come diritto di superficie ovvero di servitu puo incidere, tra l'altro, il fatto che la costruzione consentita sia tale da potere di per se e autonomamente essere oggetto di godimento ovvero sia soltanto strumentale rispetto a un fondo di proprieta esclusiva del comproprietario della area. Ed, ai fini dell'usucapione, e con riguardo alla configurazione concreta di tale diritto e a tutte le circostanze della fattispecie che va esaminato il problema se, costruendo un'opera diversa da quella consentita (e secondo che si tratti di semplice difformita di modalita o di diversita sostanziale), il titolare del diritto abbia realizzato rispetto al suolo un potere di fatto corrispondente all'Esercizio del diritto medesimo o piuttosto all'Esercizio del diritto di proprieta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)