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Sez. 2, Sentenza n. 434 del 28/01/1985 (Rv. 438644 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - IN GENERE - A CARICO DI FONDO DI PROPRIETÀ COMUNE E A VANTAGGIO DI FONDO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438644-01

SERVITÙ - PREDIALI - IN GENERE - A CARICO DI FONDO DI PROPRIETÀ COMUNE E A VANTAGGIO DI FONDO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Al fine della configurabilità della servitù a carico di un fondo di proprietà comune e a vantaggio di altro fondo di proprietà esclusiva di uno dei partecipanti alla comunione, è necessario che la utilità tratta dalla servitù sia diversa da quella normalmente derivante dalla destinazione impressa al fondo comune e fruita da tutti i comproprietari con la conseguenza che nel caso in cui la utilità derivi unicamente dalla natura e destinazione della cosa comune, la misura dell'uso e del godimento di ciascun partecipante è in funzione del concorrente uso e godimento degli altri comproprietari ed è quindi, regolata dal titolo nei limiti previsti dalla norma sulla comunione di cui all'art. 1102 cod. civ.. (nella specie, in applicazione del surriportato principio, la C.S. ha confermato la decisione del merito con cui si è ritenuto che rientrasse nell'uso della cosa comune e non costituisse servitù il passaggio attraverso un cortile comune delle maestranze di uno stabilimento situato in uno degli edifici al cui servizio il cortile stesso era posto). (V 3795/82, mass n 421756; (V 974/69, mass n 339411; (V 394/62, mass n 250615).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)