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Sez. 6, Sentenza n. 851 del 27/10/1971 Ud. (dep. 08/02/1972) Rv. 120097 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER DISTRAZIONE - NOZIONE - ILLECITO AMMINISTRATIVO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120097-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER DISTRAZIONE - NOZIONE - ILLECITO AMMINISTRATIVO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

La violazione, da parte del pubblico ufficiale, di regole meramente formali, non configura, di per se sola, una illecita distrazione. Consiste, questa, nella deviazione e non gia nell'irrituale erogazione del pubblico denaro, che si risolverebbe in un semplice illecito amministrativo, sanzionabile con la destituzione od altro provvedimento disciplinare e con il giudizio di responsabilita contabile; ma se la violazione delle formalita e delle cosidette norme interne costituisce modalita materiale della condotta distrattiva, essa assurge ad elemento costitutivo del peculato, o quanto meno a sintomo rivelatore dell'alterazione del fine perseguita dal soggetto attivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)