Sez. 6, Sentenza n. 851 del 27/10/1971 Ud. (dep. 08/02/1972) Rv. 120097 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER DISTRAZIONE - NOZIONE - ILLECITO AMMINISTRATIVO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER DISTRAZIONE - NOZIONE - ILLECITO AMMINISTRATIVO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
La violazione, da parte del pubblico ufficiale, di regole meramente formali, non configura, di per se sola, una illecita distrazione. Consiste, questa, nella deviazione e non gia nell'irrituale erogazione del pubblico denaro, che si risolverebbe in un semplice illecito amministrativo, sanzionabile con la destituzione od altro provvedimento disciplinare e con il giudizio di responsabilita contabile; ma se la violazione delle formalita e delle cosidette norme interne costituisce modalita materiale della condotta distrattiva, essa assurge ad elemento costitutivo del peculato, o quanto meno a sintomo rivelatore dell'alterazione del fine perseguita dal soggetto attivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)