Sez. 6, Sentenza n. 3879 del 10/01/1985 Ud. (dep. 24/04/1985) Rv. 168843 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER DISTRAZIONE - USO IRREGOLARE DEL DENARO - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - REALIZZAZIONE DI FINE DIVERSO ED INCOMPATIBILE CON LA DESTINAZIONE LEGALE - NECESSITÀ - ENTE SANITARIO - ATTIVITÀ NON PREVISTA NELLO STATUTO - CONSEGUIMENTO DI FINI DI PUBBLICO INTERESSE - INSUSSISTENZA DEL REATO - FATTISPECIE: AMPLIAMENTO DI PIANTA ORGANICA DISPOSTA DA COMITATO ANTIMALARICO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER DISTRAZIONE - USO IRREGOLARE DEL DENARO - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - REALIZZAZIONE DI FINE DIVERSO ED INCOMPATIBILE CON LA DESTINAZIONE LEGALE - NECESSITÀ - ENTE SANITARIO - ATTIVITÀ NON PREVISTA NELLO STATUTO - CONSEGUIMENTO DI FINI DI PUBBLICO INTERESSE - INSUSSISTENZA DEL REATO - FATTISPECIE: AMPLIAMENTO DI PIANTA ORGANICA DISPOSTA DA COMITATO ANTIMALARICO.*
Ai fini della configurabilità del peculato per distrazione, non basta l'uso irregolare del denaro, ma ne occorre il doloso impiego per la realizzazione di un fine diverso ed incompatibile con la sua destinazione legale. Ne deriva che non ogni attività di un ente sanitario, che non sia perfettamente e specificamente prevista dagli originari statuti, debba essere penalmente sanzionata, pur se sia stata non solo regolata ma imposta da altri enti gerarchicamente sovraordinati al fine di meglio conseguire obiettivi di pubblica utilità, ma soltanto quella che sotto l'apparente fine di attuare un interesse collettivo persegua in realtà un profitto proprio od altrui. (nella specie è stato ritenuto che non sia ravvisabile il reato, di peculato per distrazione nelle decisioni adottate da un comitato antimalarico di ampliare la pianta organica e di assumere nuovo personale, per soddisfare esigenze pubbliche diverse e nuove rispetto a quelle previste nell'originario statuto dell'ente). (V mass n 120097; (V mass n 126700; (V mass n 121589; (V mass n 120101; (V mass n 114323; (V mass n 111868; (V mass n 107390; (V mass n 109975).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)