Sez. 5, Sentenza n. 23582 del 06/11/2009 (Rv. 610369 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Conferimento ad un funzionario del Comune di funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività, ex art. 74 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Artt.107 e 109 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 74, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 - per il quale il Comune designa un funzionario per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla predetta tassa, compresa l'adozione dei provvedimenti di liquidazione e riscossione - è norma tributaria speciale rispetto agli artt. 107, comma 2, e 109 del d.lgs. n. 267 del 2000 (cd. t.u. sull'ordinamento degli enti locali), che richiedono la qualifica dirigenziale per tutti gli atti a rilevanza esterna, e pertanto non può ritenersi abrogato da tali disposizioni, nè in via espressa (in quanto non contemplato dall'art. 274 del predetto t.u., che ha riguardo all'elenco delle disposizioni abrogate), nè per incompatibilità (essendo esso inserito nello specifico settore tributario e pertanto non inciso dalla norma posteriore, di carattere generale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 74, Decreto Legisl. 12/08/2000 num. 267 art. 107, Decreto Legisl. 12/08/2000 num. 267 art. 109, Decreto Legisl. 12/08/2000 num. 267 art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)