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Sez. 5, Sentenza n. 7905 del 15/04/2005 (Rv. 583456 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Art. 11, comma quarto, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Conferimento ad un funzionario di funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività, anche provvedimentale, inerente all'imposta - Con delibera della giunta comunale - Previsione - Disposizione tributaria - Natura - Norma speciale rispetto alla disciplina degli enti locali.
Stato
decisa il 2005-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583456-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 11, comma quarto, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a tenore del quale "con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi", detta - al pari dell'art. 6, comma primo - disposizioni in materia tributaria aventi natura di norma speciale rispetto alla previgente disciplina degli enti locali di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 142, sicché, con riguardo al successivo testo unico sull'ordinamento degli enti locali reso col d.lgs. 12 agosto 2000, n. 267, che all'art. 109 prevede in via generale che, nei comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, le funzioni siano attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi dal sindaco, il principio dell'applicazione della legge successiva deve necessariamente coniugarsi con quello secondo cui "lex posterior generalis non derogat priori speciali", confortato, nella specie, dal fatto che l'art. 274 del testo unico del 2000, che pure ha disposto - alle lettere x) e y) - l'abrogazione espressa di numerose disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992, non ne ha abrogato l'art. 11, comma 4.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 6 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/08/2000 num. 267 art. 107, Decreto Legisl. 12/08/2000 num. 267 art. 109, Decreto Legisl. 12/08/2000 num. 267 art. 274 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 142 CORTE COST., Preleggi art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)