Sez. 6, Sentenza n. 6417 del 03/10/1975 Ud. (dep. 24/05/1976) Rv. 133653 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO - OCCULTAMENTO O SOTTRAZIONE - EQUIVALENZA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO - OCCULTAMENTO O SOTTRAZIONE - EQUIVALENZA.*
La sottrazione del compendio pignorato puo realizzarsi attraverso la semplice 'amotiò ed il semplice occultamento della cosa pignorata, quando essi siano indicativi della coscienza e volonta di sottrarla alla disponibilita dell'incaricato della esecuzione ed al vincolo imposto dall'autorita procedente.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 334 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)