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Sez. 6, Sentenza n. 5435 del 06/03/1985 Ud. (dep. 28/05/1985) Rv. 169516 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - PROPRIETARIO NON CUSTODE - SOTTRAZIONE DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO - NOZIONE DI AMOTIO - DOLO GENERICO SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169516-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - PROPRIETARIO NON CUSTODE - SOTTRAZIONE DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO - NOZIONE DI AMOTIO - DOLO GENERICO SUFFICIENZA.*

Costituisce sottrazione di beni pignorati anche il trasferimento di essi in un luogo non autorizzato dal giudice dell'esecuzione, finché non intervenga pronuncia giudiziale di cessazione del vincolo. Ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico, nel caso di sottrazione commessa dal proprietario non custode, è sufficiente il dolo generico, consistente nella scienza del vincolo giudiziario e nella volontarietà dell'amotio. (Conf mass n 155731, sulla prima parte; (Conf mass n 133653, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)