Sez. 3, Sentenza n. 1338 del 11/05/1971 (Rv. 351551 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO - PER ECCESSO DI ADEMPIMENTO DI UNA OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE - DETERMINAZIONE DEL FORO FACOLTATIVO- RILEVANZA DELL'OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO - PER ECCESSO DI ADEMPIMENTO DI UNA OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE - DETERMINAZIONE DEL FORO FACOLTATIVO- RILEVANZA DELL'OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE.*
Qualora il debitore proponga una domanda diretta ad ottenere il rimborso di una somma di danaro versata in misura superiore a quella dovuta, la detta domanda, fondandosi sull'eccesso di adempimento della obbligazione originaria scaturente dal contratto, trova il suo fondamento ed il suo presupposto oggettivo proprio nella detta obbligazione originaria ed e a questa, percio, che occorre far riferimento per stabilire la Competenza per territorio ai sensi dell'art 20 cod proc civ (V 198'70, mass n 345000).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)