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Sez. 3, Sentenza n. 1338 del 11/05/1971 (Rv. 351551 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO - PER ECCESSO DI ADEMPIMENTO DI UNA OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE - DETERMINAZIONE DEL FORO FACOLTATIVO- RILEVANZA DELL'OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE.*
Stato
decisa il 1971-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351551-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO - PER ECCESSO DI ADEMPIMENTO DI UNA OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE - DETERMINAZIONE DEL FORO FACOLTATIVO- RILEVANZA DELL'OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE.*

Qualora il debitore proponga una domanda diretta ad ottenere il rimborso di una somma di danaro versata in misura superiore a quella dovuta, la detta domanda, fondandosi sull'eccesso di adempimento della obbligazione originaria scaturente dal contratto, trova il suo fondamento ed il suo presupposto oggettivo proprio nella detta obbligazione originaria ed e a questa, percio, che occorre far riferimento per stabilire la Competenza per territorio ai sensi dell'art 20 cod proc civ (V 198'70, mass n 345000).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)