Sez. 3, Sentenza n. 198 del 29/01/1970 (Rv. 345000 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E SORTA - RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO - PER ECCESSO DI ADEMPIMENTO DI UNA OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE - FORO FACOLTATIVO - RILEVANZA DEL LUOGO DI NASCITA DELL'OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E SORTA - RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO - PER ECCESSO DI ADEMPIMENTO DI UNA OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE - FORO FACOLTATIVO - RILEVANZA DEL LUOGO DI NASCITA DELL'OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE.*
La domanda di restituzione di indebito oggettivo, se si basa sull'eccesso di adempimento di una obbligazione scaturente da contratto, e anch'essa una obbligazione contrattuale, come quella dal cui adempimento e stata originata. Pertanto, ai fini della Competenza territoriale, il foro facoltativo di cui all'art 20 cod proc civ va determinato con riferimento al luogo in cui e sorta l'obbligazione riguardo alla quale si e verificato l'eccesso nell'adempimento. (V 1130-69, massima n 339680 3651-68, massima n 336929 289-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)