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Sez. 3, Sentenza n. 4456 del 27/02/1998 Ud. (dep. 15/04/1998) Rv. 210854 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE | Pubblicità ingannevole - Reato di cui all'art. 13 legge 30 aprile 1962 n. 283 - Depenalizzazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210854-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE

L'art. 13 della legge 30 aprile 1962 n. 283 concernente la cosiddetta pubblicità ingannevole non risulta depenalizzato in quanto l'art. 2 lett. d) della legge 29 dicembre 1990 n.428, nel dettare i criteri informatori delle direttive C.E.E., stabilisce che i decreti delegati (n.109 e n. 111 del 1992)possono prevedere sanzioni amministrative facendo salve le norme penali vigenti.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)