Sez. 3, Sentenza n. 8609 del 24/05/1999 Ud. (dep. 07/07/1999) Rv. 214229 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE | Pubblicità ingannevole - Art. 13 legge 283 del 1962 - Abrogazione da parte del D.Lgs. 109 del 1992 - Esclusione - Ragione.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE
La violazione dell' art. 13 della legge 30 aprile 1962 n. 283 costituisce tuttora reato, pur a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109, che ha soltanto aggiornato ed adeguato alle direttive europee la normativa sulla etichettatura e pubblicità degli alimenti. L'art. 13 attiene alla tutela igienico-sanitaria degli alimenti ed alla protezione della salute dei consumatori, bene, quest'ultimo, che non trova espressa tutela nel d. lgs. 109, volto ad evitare l'induzione in errore dell'acquirente determinata da una etichettatura ingannevole.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)