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Sez. L, Sentenza n. 5075 del 03/09/1980 (Rv. 408929 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE E SUA IMMEDIATA RIASSUNZIONE DA PARTE DELLA DITTA ACQUIRENTE - PRESUNZIONE DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA INFRAZIONABILITA DELLE SUE SPETTANZE.*
Stato
decisa il 1980-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408929-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE E SUA IMMEDIATA RIASSUNZIONE DA PARTE DELLA DITTA ACQUIRENTE - PRESUNZIONE DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA INFRAZIONABILITA DELLE SUE SPETTANZE.*

In caso di trasferimento di azienda, il licenziamento del lavoratore seguito dalla sua immediata riassunzione deve essere valutato con legittimo sospetto e presumersi in violazione del diritto del lavoratore all'infrazionabilita delle sue spettanze, con la conseguenza che la stessa disdetta di cui all'alinea dell'art 2112 cod civ resta priva di Rilevanza. (V 3602/71, mass n 355319; (V 2380/70, mass n 348606).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)