Sez. 2, Sentenza n. 3602 del 11/12/1971 (Rv. 355319 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART 2112 COD CIV - APPLICABILITA - LIMITI - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - NEGAZIONE PER AVVENUTA COMUNICAZIONE DI RECESSO - ONERE PROBATORIO INCOMBENTE SUL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART 2112 COD CIV - APPLICABILITA - LIMITI - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - NEGAZIONE PER AVVENUTA COMUNICAZIONE DI RECESSO - ONERE PROBATORIO INCOMBENTE SUL DATORE DI LAVORO.*
La disciplina dell'art 2112 cod civ, si estende a tutte le varie forme di successione nell'impresa e cioe a tutti i casi in cui permanga un'impresa e muti solo l'imprenditore, laddove ricorre, appunto, l'esigenza di salvaguardare i crediti maturati dal lavoratore al servizio di un'impresa che ha gia fruito delle sue prestazioni lavorative e che perdura obiettivamente sotto altro imprenditore. Restano, quindi, fuori della disciplina dell'art 2112 cod civ i casi di semplice successione cronologica di aziende economicamente e giuridicamente diverse e quelli di trasferimento limitato a singoli beni dell'azienda. In Mancanza di una prova sicura, incombente sul datore di lavoro, dell'avvenuta comunicazione di recesso al lavoratore, nel caso di trasferimenti di azienda il rapporto di lavoro deve intendersi continuato senza alcuna interruzione per tutto il tempo durante il quale il dipendente stesso ha prestato servizio nelle imprese che si sono succedute. (V 2380'70, mass n 348606; 924'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)