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Sez. 6, Sentenza n. 21322 del 15/05/2014 Cc. (dep. 26/05/2014) Rv. 260013 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Reati commessi prima del 7 agosto 2002 - Disciplina intertemporale - Reato continuato - Applicabilità - Conseguenze in tema di rifiuto di consegna ex art. 18, lett. r), l. n. 69 del 2005.
Stato
decisa il 2014-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260013-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE

L'applicabilità della disciplina del mandato di arresto europeo anche alle richieste relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, quando gli stessi risultino unificati con altri posti in essere in epoca successiva, secondo un modello che ne comporti una valutazione unitaria analoga a quella propria della continuazione di cui all'art. 81, cod. pen., impone alla Corte di Appello che, in presenza di tale situazione, rifiuta la consegna per il motivo previsto dall'art. 18, lett. r), legge n. 69 del 2005, di disporre l'esecuzione in Italia dell'intera pena inflitta, ivi compresa quella relativa agli illeciti consumati anteriormente alla predetta data.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. R CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)