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Sez. 1, Sentenza n. 20 del 07/01/1969 (Rv. 337812 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - EFFICACIA - NORME INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - EFFETTI - DIRITTO DEL PRIVATO AI TERMINI DELL'ART 872 COD CIV - PIANI PARTICOLAREGGIATI - CONSEGUENZE SULL'ATTIVITA DELLA PA - IRRILEVANZA NEI RAPPORTI PRIVATI - CONSEGUENTI CONTROVERSIE - COMPETENZA DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1969-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337812-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - EFFICACIA - NORME INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - EFFETTI - DIRITTO DEL PRIVATO AI TERMINI DELL'ART 872 COD CIV - PIANI PARTICOLAREGGIATI - CONSEGUENZE SULL'ATTIVITA DELLA PA - IRRILEVANZA NEI RAPPORTI PRIVATI - CONSEGUENTI CONTROVERSIE - COMPETENZA DELL'AGO.*

Le norme del piano regolatore sono integrative del codice civile e da esse nasce immediatamente, accanto al vincolo di diritto pubblico, il diritto del privato a pretenderne l'osservanza ai sensi dell'art 872, secondo comma, cod civ. l'emanazione dei piani particolareggiati condiziona l'eventuale attivita espropriativa o limitativa della pubblica amministrazione, ma non ha alcuna Rilevanza, nei rapporti fra i privati che sono gia fissati con le norme sulle distanze, essendo queste integrative delle norme del cod civ le relative controversie appartengono alla giurisdizione dell'AGO.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 869

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)