Sez. 2, Sentenza n. 3353 del 10/12/1973 (Rv. 367254 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - IN GENERE - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL CODICE CIVILE - DIFFERENZA DI DISCIPLINA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - IN GENERE - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL CODICE CIVILE - DIFFERENZA DI DISCIPLINA.*
La disposizione dell'art 872 cod civ - secondo la quale, nelle leggi speciali e nei regolamenti edilizi comunali, bisogna distinguere le norme integrative della disciplina del codice civile sui rapporti di vicinato, la cui inosservanza e repressa con l'Azione di riduzione in pristino e le norme non integrative, rivolte a soddisfare interessi generali, la cui violazione da luogo soltanto all'Azione risarcitoria - deve essere estesa anche ai piani regolatori, sicche, anche riguardo alle prescrizioni contenute in questi ultimi e nelle relative norme regolamentari di attuazione, resta valida la distinzione fra norme integrative e non integrative, con le conseguenze che ne discendono rispetto alle azioni esperibili nell'ipotesi della loro violazione. (V 20/69, mass nn 337812 e 337814).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)