Sez. 2, Sentenza n. 810 del 09/04/1960 (Rv. 882529 - 01)
DIVISIONE - CRITERIO DI ATTUAZIONE - RIMESSIONE ALLA SORTE - INAMMISSIBILITÀ. DIVISIONE - COMODA DIVISIBILITÀ - ESTREMI - ACCERTAMENTO INCENSURABILE DEL GIUDICE DI MERITO.
DIVISIONE - CRITERIO DI ATTUAZIONE - RIMESSIONE ALLA SORTE - INAMMISSIBILITÀ. DIVISIONE - COMODA DIVISIBILITÀ - ESTREMI - ACCERTAMENTO INCENSURABILE DEL GIUDICE DI MERITO.
L'estrazione a sorte nella divisione, quale garanzia contro ogni possibile favoritismo, è preveduta dalla legge (art.729 cod.civ.) solo per l'assegnazione dei lotti, nell'ipotesi in cui questi siano equivalenti; la scelta del criterio da adottare per l'attuazione della divisione, in caso di contestazioni, è devoluta, invece, unitamente alla soluzione delle altre questioni che possono insorgere nel corso del procedimento, al potere decisorio del giudice, il quale deve stabilire modalità della divisione dopo aver valutato gli inconvenienti e l'idoneità delle soluzioni proposte. Non può, quindi, ritenersi consentito al giudice di sottrarsi a una parte del suo compito, rimettendo alla sorte la scelta del criterio da adottare per la divisione e quindi, in sostanza, la decisione su una parte della controversia. Ai sensi dell'art.720 cod.civ., per comoda divisibilità deve intendersi la possibilità che la divisione non produca un notevole deprezzamento della cosa da dividere e che dalla ripartizione di questa derivi a ciascun partecipante o gruppo di partecipanti un bene che non debba subire e neppure imporre, per il suo godimento, limitazioni, pesi o servitù. L'accertamento, e la valutazione di tali elementi, ai fini della divisione, costituiscono giudizio di fatto insindacabile in Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 729, Cod. Civ. art. 720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)