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Sez. 2, Sentenza n. 4530 del 18/05/1987 (Rv. 453227 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - ESTRAZIONE A SORTE - PRESUPPOSTI - EQUIVALENZA DEI LOTTI.*
Stato
decisa il 1987-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453227-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - ESTRAZIONE A SORTE - PRESUPPOSTI - EQUIVALENZA DEI LOTTI.*

L'estrazione a sorte nella divisione, quale garanzia contro ogni possibile favoritismo, è prevista dalla legge (art. 729 cod. civ.) solo per l'assegnazione dei lotti, nell'ipotesi in cui questi siano equivalenti, mentre la scelta del criterio da adottare per attuare la divisione in caso di contestazioni, al pari della soluzione delle altre questioni che possano insorgere nel corso del processo, è devoluta al potere decisorio del giudice, il quale deve stabilire le modalità della divisione dopo aver valutato gli inconvenienti e l'idoneità delle soluzioni proposte e non può sottrarsi a tale suo compito istituzionale rimettendo alla sorte detta scelta, cioè, in sostanza, la decisione di una parte della causa. (fattispecie in cui si censurava la decisione del giudice di merito per non essere stata operata la scelta mediante sorteggio tra due progetti divisionali suggeriti dal consulente tecnico di ufficio). (Conf 810/60, mass n 882529).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 729

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)