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Sez. U, Sentenza n. 11263 del 15/10/1992 (Rv. 478943 - 01)

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Pensione e previdenza | Inquadramento di un lavoratore come avventizio e successivamente come agente di ruolo - Risarcimento del danno pensionistico per pretesa illegittimità del primo inquadramento - Preclusione derivante dalla prescrizione decennale - Operatività - Principio dell'inesistenza di limiti temporali all'accertabilità dell'anzianità di servizio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478943-01

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Pensione e previdenza

Il lavoratore autoferrotranviario, che, con riguardo alla distinzione posta dall'art. 8 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 ed agli effetti che ne derivano ai sensi dell'art. 4 della legge 29 ottobre 1971 n. 889, assume di essere stato inquadrato per un certo periodo come avventizio, con correlativa costituzione di posizione previdenziale presso l'I.N.P.S. gestione assicurazione obbligatoria i.v.s., anziché come agente di ruolo, con conseguente iscrizione presso il fondo speciale di previdenza degli autoferrotranvieri, non può, al maturare del diritto a pensione, far valere nei confronti dell'azienda datrice di lavoro la pretesa al risarcimento, ai sensi dell'art. 2116 cod. civ., del danno pensionistico derivatogli dal preteso illegittimo inquadramento, ove l'accertamento della spettanza dell'inquadramento rivendicato sia precluso dalla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., alla quale soggiace l'autonomo diritto ad un determinato "status" aziendale degli addetti a pubblici servizi di trasporto (il cui rapporto costituisce un "genus" intermedio fra impiego pubblico e privato); né rileva in contrario il principio dell'inesistenza di limiti temporali all'accertabilità dell'anzianità di servizio, dovendo distinguersi il caso in cui venga in discussione la sola anzianità di servizio, cioè la dimensione temporale del rapporto di lavoro, senza che vi sia contestazione circa la sua qualificazione, dal caso in cui invece si controverta su tale qualificazione per far valere una maggiore anzianità nella posizione giuridica rivendicata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 8, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 09/11/1947 num. 1363, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)