Sez. L, Sentenza n. 206 del 11/01/1999 (Rv. 522173 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Azione diretta al riconoscimento della natura subordinata del rapporto - Imprescrittibilità - Singoli diritti rivendicati - Prescrittibilità - Quietanza a saldo rilasciata dal lavoratore - Preclusività della successiva tutela giurisdizionale - Esclusione - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Le quietanze, con le quali il lavoratore dà atto di aver ricevuto una somma di denaro a soddisfacimento delle sue spettanze e di non avere altro a pretendere, se formulate in termini generici e senza la precisa indicazione dell'oggetto costituiscono mere dichiarazioni di scienza o di opinione che non precludono al dichiarante la possibilità di agire, nei normali termini di prescrizione, per ottenere il riconoscimento giudiziale dei diritti che non siano stati soddisfatti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)