Sez. 3, Sentenza n. 3385 del 17/01/1979 Ud. (dep. 03/04/1979) Rv. 141687 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata, in relazione all'art 3 cost, la questione di legittimita costituzionale dell'art 62 n 6 cod pen (riparazione del danno). Infatti, la violazione dell'art 3 cost puo ravvisarsi solo quando la disparita delle condizioni economiche costituisca ostacolo all'Esercizio di un diritto che la Costituzione riconosca e garantisca a tutti, mentre l'attenuante di cui all'art 62 n 6 cod pen, compete solo a chi, attraverso la riparazione del danno, dia concreta prova del suo ravvedimento, circostanza di cui il giudice deve tener conto soltanto al fine della Determinazione della pena cosi come qualunque altra circostanza relativa alla condotta dell'imputato susseguente al reato. (V n 111 del 4 dicembre 1964 Corte cost).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)