Sez. 2, Sentenza n. 10320 del 25/06/1984 Ud. (dep. 19/11/1984) Rv. 166781 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 62 N. 6 COD. PEN. NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE CHE LA ATTENUANTE DEBBA APPLICARSI ALL'IMPUTATO PRIVO DI MEZZI PER PROVVEDERE AL RISARCIMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 62 N. 6 COD. PEN. NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE CHE LA ATTENUANTE DEBBA APPLICARSI ALL'IMPUTATO PRIVO DI MEZZI PER PROVVEDERE AL RISARCIMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62 n. 6 cod. pen. nella parte in cui non prevede che detta attenuante debba applicarsi anche all'imputato che dimostri di non avere mezzi propri per provvedere al risarcimento in favore della persona offesa in quanto la detta circostanza è soggettiva, e come tale applicabile solo in favore di chi ha la possibilità di avvalersene, e consiste non nella buona intenzione di risarcire, ma anche nell'effettivo risarcimento, cioè nel fatto concreto della riparazione del danno cagionato alla parte offesa. (Conf mass n 126385; (Conf mass n 137049; (Conf mass n 141687).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)