Sez. 3, Sentenza n. 4003 del 19/02/1999 Ud. (dep. 26/03/1999) Rv. 213271 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento dei rifiuti - Delega a terzi per l'ottemperanza degli obblighi di legge - Condizioni - Esonero della responsabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie: impianto di mattazione comunale.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Anche in materia di smaltimento dei rifiuti la identificazione dell'oggetto e del contenuto della delega deve essere, in linea di principio, resa possibile sulla base di specifiche determinazioni, difettando le quali, il potere concernente l'attività delegata non può ritenersi dismesso dal delegante. Conseguentemente se la delega non si riferisce alla esecuzione di atti specifici - rispetto ai quali viene al delegato trasferita non la competenza, ma la legittimazione al compimento dei singoli atti rientranti nella competenza del delegante - non è neppure necessaria una previa revoca delle attribuzioni del delegato perché emerga il potere dovere di intervento del delegante. (Nella specie la Corte ha affermato la responsabilità del Sindaco relativamente alla attività di un impianto di mattazione comunale per il quale lo stesso era risultato costante referente).
Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)