Sez. 6, Sentenza n. 9715 del 04/09/1997 Ud. (dep. 29/10/1997) Rv. 209008 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento dei rifiuti - In genere - Responsabile dell'azienda - Delega a terzi per l'ottemperanza degli obblighi di legge - Condizioni - Esonero dalla responsabilità penale - Limiti - Indicazione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In materia di smaltimento di rifiuti, i compiti e le funzioni dell'amministratore di un'impresa, ai fini dell'ottemperanza alle disposizioni di cui al d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, possono essere delegati solo in presenza di determinate condizioni, tra le quali vanno annoverate, in primo luogo, le dimensioni rilevanti dell'azienda. In tal caso, infatti, è ovvio che il soggetto non può eseguire contemporaneamente tutti i numerosi adempimenti ai quali dovrebbe sovrintendere, per la regola logica, ancor prima che giuridica, secondo cui "ad impossibilia nemo tenetur". In tali ipotesi il rappresentante legale può dunque delegare ad altri in tutto o in parte le proprie mansioni, ma continua a persistere la sua responsabilità penale qualora egli sia consapevole delle inadempienze del delegato e non abbia comunque provveduto all'adempimento richiesto ovvero quando, pur potendo sottoporre a controllo l'operato del medesimo, lo abbia volontariamente omesso.
Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)