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Sez. 1 - , Sentenza n. 38926 del 06/10/2021 Ud. (dep. 28/10/2021) Rv. 282073 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Espulsione dello straniero ex art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 - Condannato illegittimamente rientrato in Italia - Reiterabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/282073-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Non è reiterabile l'espulsione dello straniero, quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti di un condannato che abbia fatto illegittimamente rientro nel territorio dello Stato prima del decorso di dieci anni dall'esecuzione del provvedimento, giacché, in tal caso, a termini del comma 8 di detto articolo, si ripristina lo stato detentivo del medesimo ai fini dell'esecuzione della residua pena espianda in relazione al titolo per il quale l'espulsione stessa era stata disposta. (In motivazione la Corte ha osservato che, diversamente opinando, il trasgressore potrebbe giovarsi dell'espulsione tendenzialmente all'infinito, così da pregiudicare l'effetto deterrente del rispristino della carcerazione, interrotta per l'espulsione, oltre che il raggiungimento dello scopo deflattivo della popolazione carceraria).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 8 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)