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Sez. 1 - , Sentenza n. 23705 del 18/06/2020 Ud. (dep. 10/08/2020) Rv. 279929 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione - Divieto di rientro dello straniero nel territorio dello Stato nei dieci anni - Violazione - Effetti - Delitto di cui all’art. 13, comma 13-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 - Esecuzione dell’espulsione dopo l’avvenuta espiazione della pena - Rilevanza scriminante - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279929-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

In tema di espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, commi 5 e 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, qualora il predetto faccia rientro, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato nei dieci anni dal giorno in cui il provvedimento del magistrato di sorveglianza ha ricevuto attuazione, si configura il delitto previsto dall'art. 13, comma 13-bis, di detto decreto, che non resta escluso in ragione dell'essere stata l'espulsione materialmente eseguita dopo l'avvenuta espiazione della pena stessa, non perdendo per ciò solo il relativo decreto validità ed efficacia. (In motivazione la Corte ha aggiunto che il condannato che abbia espiato la pena ha sempre facoltà di chiedere la revoca dell'espulsione all'ufficio di sorveglianza che l'ha disposta ovvero di far valere l'esaurimento del rapporto esecutivo quale motivo legittimante il rilascio dell'autorizzazione ministeriale al rientro anticipato sul territorio nazionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)