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Sez. 3, Sentenza n. 34534 del 21/04/2017 Ud. (dep. 14/07/2017) Rv. 270962 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Emissione di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti - Ripartizione dell'onere probatorio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270962-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del delitto di emissione di fatture od altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti, quando risulti provata dalla pubblica accusa la fittizietà dell'intestazione delle fatture, è onere del soggetto emittente dimostrare la corrispondenza fra il dato fattuale, relativo ai rapporti giuridici che si affermano essere effettivamente intercorsi, e quello documentale, attraverso il quale tali rapporti sono attestati. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto sprovvista di prova la mera allegazione difensiva circa l'esistenza di una delegazione di pagamento intercorsa fra l'intestatario delle fatture di vendita di alcune autovetture ed i diversi soggetti che avevano versato il relativo prezzo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)